Approfondiamo l'ordinanza. Pillola n.6
Non è solo l'arteria fondamentale che unisce il blocco dei comuni mariglianesi a quelli nolani, ma è diventata, nel tempo, la nostra via del commercio diurno e delle attività serali, tra ristoranti, bar, pizzerie e pub.
Via Nazionale delle Puglie sarà il centro nevralgico per l'applicazione della ordinanza sindacale n. 2 del 20.01.2020, che entrerà in vigore domani, con cui è stato disposto il divieto di circolazione dei veicoli, al fine di contenere l'emissione in atmosfera di polveri sottili.
Un importante via vai di veicoli da controllare: le forze dell'ordine promettono "presenza" all'insegna della salute. Annunciati posti di blocco e l'utilizzo di telecamere fisse e mobili, in parte già presenti, a supporto ed a garanzia dell'efficacia del provvedimento.
I NON RESIDENTI sono così avvertiti: partito un piano di informazione, attraverso stampa e affissioni, destinato anche a comunicare ai residenti dei comuni vicini le limitazioni cui sono soggetti.
Multe salate: l'inosservanza delle prescrizioni previste verrà punita mediante il pagamento di una somma da 87,00 a 345,00 euro e nel caso di reiterazione nel biennio, sarà applicata la sanzione accessoria del ritiro della patente da 15 a 30 giorni.
Così l'ordinanza:
La limitazione della circolazione dei veicoli, dall'1/02/2020 al 29/02/2020, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 8,30 alle 12,30 per il sabato e la domenica, per tutti i veicoli e motoveicoli ad esclusione di quelli per servizio pubblico, interventi di emergenza, dei residenti e dei veicoli ad alimentazione ibrida (metano, gpl, elettrici), Diesel: Euro 1-2-3-4 e Benzina 0 - 1 - 2 - 3.
La suddetta limitazione della circolazione riguarda tutto il territorio comunale( esclusi tratti autostradali) e resterà in vigore sino al 29 Febbraio 2020.
Le predette limitazioni non si applicano alle fattispecie di seguito elencate:
i veicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- i veicoli funzionanti a metano o GPL ed elettrici;
- gli autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall' art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada.
Sono esentati dal suindicato divieto di circolazione:
i veicoli di proprietà dei residenti, ai quali è consentito di raggiungere o lasciare le proprie abitazioni, utilizzando il tragitto più breve; i veicoli al servizio di persone con impedita o limitata capacità motoria muniti di "contrassegno speciale" con a bordo il titolare dell'autorizzazione; i taxi in servizio; i veicoli N.C.C.; i veicoli delle Forze di Polizia e di Polizia Locale in servizio di pattuglia; quelli impiegati in interventi di soccorso, di emergenza, per pronti interventi; i veicoli al servizio dei medici e dei veterinari in visita domiciliare urgente; nonché gli altri veicoli autorizzati dal Comando di Polizia locale con provvedimento motivato, da cui ne risulti Ia effettiva necessità.